Proprietà dei
negativi e degli originali delle immagini
Sonia Rosini
Il fotografo ed i negativi, chi gode
dei diritti di sfruttamento economico dell’opera? Proprietà dei negativi
e degli originali delle immagini...
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Secondo l’art. 89
della L. 633/41, la cessione del negativo o di analogo mezzo di
riproduzione della fotografia (diapositiva, raw….) comprende, salvo
patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione,
diffusione e “spaccio” - vendita della fotografia.
In origine appartiene, chiaramente, al fotografo poi viene ceduto a chi
si riconosce il diritto di far uso di quel negativo.
Non si tratta, dunque, di stabilire “di chi è il negativo”, quanto
piuttosto: “chi gode dei diritti di sfruttamento economico dello
stesso”.
Qualora il fotografo cede il diritto di utilizzo di un immagine per un
tempo prestabilito è evidente che il cliente acquista “temporaneamente”
il diritto di utilizzo di un immagine, scaduto il quale deve restituire
l’originale.
Nel caso di
fotografie effettuate su commissione le disposizioni della Legge 633/41
(art. 87 e ss.) fanno si che, nel caso di semplici fotografie ed in
assenza di accordi scritti, l’originale e tutti i diritti siano
automaticamente del cliente pagante, quando:
a) la foto sia stata commissionata dal cliente e non ci sia traccia
scritta della destinazione d’uso prevista;
b) La foto non sia stata direttamente commissionata ma ritragga cose in
possesso del cliente e sia stata a questo venduta in seguito (senza
traccia scritta di destinazione d’uso);
c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, né
ritragga cose del cliente ma semplicemente il fotografo abbia ceduto il
negativo, percependo un compenso, e senza redigere alcun accordo
specifico.
L’art. 98 della legge
sul diritto d’autore indica come la persona ritratta possa pubblicare o
riprodurre la sua immagine senza bisogno del consenso del fotografo.
La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso con la sentenza n. 4094
del 1980 affermando che la proprietà dei negativi di ritratto e di
cerimonie come il matrimonio e simili è del fotografo, e non del
committente. Recita testualmente “nell’ipotesi di ritratto
fotografico eseguito su commissione, regolata dall’art. 98, L. 22 aprile
1941 n. 633 sul diritto d’autore, il committente, diversamente da quanto
stabilito dall’art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose
in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione
della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con
quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e
riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al
fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino
commercialmente. Nell’ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso
patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del
negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente”.
Tuttavia, data che le persone ritratte conservano la facoltà di usare
tali immagini, esiste anche in capo a loro un diritto di usare gli
originali.
Conclusivamente,
salvo patti scritti contrari, i negativi delle riprese di matrimonio,
cerimonia e ritratto appartengono al fotografo e restano di proprietà
presso il suo studio, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy, la
persona interessata ha comunque la facoltà di esercitare i diritti di
accesso ai dati che lo riguardano e non può avvenire la pubblicazione
senza il suo consenso.
Se gli sposi o comunque la persona ritratta nonché committente vogliono
ricomprare i negativi o desiderano la consegna dei files originali hanno
diritto di chiederli ed il fotografo è tenuto a consegnarli dietro
pagamento di un compenso.
La soluzione preferibile è che in fase di contrattazione iniziale si
provveda a pattuire a priori il costo del riscatto dei negativi.
In assenza di pattuizione, i negativi possono essere valutati in
proporzione al costo pagato per il servizio ed in relazione inversa al
tempo trascorso dall’evento o cerimonia fotografata. Quanto più recente
è la data della realizzazione del servizio tanto più elevato è il valore
del riscatto.
I files digitali originali o copie degli stessi di risoluzione adatta
alla stampa non devono essere automaticamente consegnati ma
rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il
diritto di riproduzione, sono oggetto di separata trattativa economica.
La cessione dei files è parzialmente assimilabile alla consegna dei
negativi e quindi soggetta alle stesse regole perché consente ai
committenti di avere la disponibilità delle immagini per gli utilizzi
desiderati.
Tuttavia, trattandosi di una cessione potenzialmente non esclusiva il
valore commerciale delle copie dei files è inferiore a quella dei
negativi.
Se i files originali venissero distrutti o consegnati con garanzia della
non esistenza di altre copie, allora la valutazione è identica a quella
dei negativi fotografici analogici.
Oltre il decimo anno non esiste per il fotografo obbligo di
conservazione degli originali.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini