Proprietà dei negativi e degli originali delle immagini

 

 

Sonia Rosini


 

 

Il fotografo ed i negativi, chi gode dei diritti di sfruttamento economico dell’opera? Proprietà dei negativi e degli originali delle immagini...
 

 

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Secondo l’art. 89 della L. 633/41, la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (diapositiva, raw….) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e “spaccio” - vendita della fotografia.
In origine appartiene, chiaramente, al fotografo poi viene ceduto a chi si riconosce il diritto di far uso di quel negativo.
Non si tratta, dunque, di stabilire “di chi è il negativo”, quanto piuttosto: “chi gode dei diritti di sfruttamento economico dello stesso”.
Qualora il fotografo cede il diritto di utilizzo di un immagine per un tempo prestabilito è evidente che il cliente acquista “temporaneamente” il diritto di utilizzo di un immagine, scaduto il quale deve restituire l’originale.
 

Nel caso di fotografie effettuate su commissione le disposizioni della Legge 633/41 (art. 87 e ss.) fanno si che, nel caso di semplici fotografie ed in assenza di accordi scritti, l’originale e tutti i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando:
a) la foto sia stata commissionata dal cliente e non ci sia traccia scritta della destinazione d’uso prevista;
b) La foto non sia stata direttamente commissionata ma ritragga cose in possesso del cliente e sia stata a questo venduta in seguito (senza traccia scritta di destinazione d’uso);
c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, né ritragga cose del cliente ma semplicemente il fotografo abbia ceduto il negativo, percependo un compenso, e senza redigere alcun accordo specifico.
 

L’art. 98 della legge sul diritto d’autore indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno del consenso del fotografo.
La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso con la sentenza n. 4094 del 1980 affermando che la proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come il matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente. Recita testualmente “nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall’art. 98, L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall’art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell’ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente”.
Tuttavia, data che le persone ritratte conservano la facoltà di usare tali immagini, esiste anche in capo a loro un diritto di usare gli originali.
 

Conclusivamente, salvo patti scritti contrari, i negativi delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto appartengono al fotografo e restano di proprietà presso il suo studio, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy, la persona interessata ha comunque la facoltà di esercitare i diritti di accesso ai dati che lo riguardano e non può avvenire la pubblicazione senza il suo consenso.
Se gli sposi o comunque la persona ritratta nonché committente vogliono ricomprare i negativi o desiderano la consegna dei files originali hanno diritto di chiederli ed il fotografo è tenuto a consegnarli dietro pagamento di un compenso.
La soluzione preferibile è che in fase di contrattazione iniziale si provveda a pattuire a priori il costo del riscatto dei negativi.
In assenza di pattuizione, i negativi possono essere valutati in proporzione al costo pagato per il servizio ed in relazione inversa al tempo trascorso dall’evento o cerimonia fotografata. Quanto più recente è la data della realizzazione del servizio tanto più elevato è il valore del riscatto.
I files digitali originali o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa non devono essere automaticamente consegnati ma rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione, sono oggetto di separata trattativa economica.
La cessione dei files è parzialmente assimilabile alla consegna dei negativi e quindi soggetta alle stesse regole perché consente ai committenti di avere la disponibilità delle immagini per gli utilizzi desiderati.
Tuttavia, trattandosi di una cessione potenzialmente non esclusiva il valore commerciale delle copie dei files è inferiore a quella dei negativi.
Se i files originali venissero distrutti o consegnati con garanzia della non esistenza di altre copie, allora la valutazione è identica a quella dei negativi fotografici analogici.
Oltre il decimo anno non esiste per il fotografo obbligo di conservazione degli originali.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini