Occupazione del
suolo pubblico nell'uso del cavalletto o treppiede
Sonia Rosini
Occupazione del suolo pubblico ed uso
del cavalletto o treppiede, come difendersi dalle autorità di pubblica
sicurezza?
* * *
Sono frequenti i casi
in cui pubblici ufficiali e/o agenti di polizia hanno allontanato delle
persone colte nell’atto di fotografare con l’ausilio del cavalletto o
treppiede, adducendo la vigenza della normativa in materia
di legittima occupazione del suolo pubblico.
Vittime frequenti di quanto sopra gli “sventurati” fotoamatori i quali,
per ovviare a tali divieti e quindi evitare di incorrere nella
violazione della legge, hanno escogitato rimedi assunti oramai a
leggende metropolitane, quali:
-
Posare il
cavalletto sulla punta della scarpa, evitando di occupare il suolo
pubblico;
-
Piazzare il
cavalletto sul tettuccio della propria auto, regolarmente
parcheggiata, scattando a distanza con il flessibile, per evitare
l’uso del suolo pubblico.
Arguzie a
parte, l'uso del cavalletto in luogo pubblico non è regolato da alcuna
legge dello Stato.
L'occupazione del suolo è materia per la quale i Comuni hanno la
piena autonomia.
La
TOSAP/COSAP
(Tassa o Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche
dei comuni e delle province) è entrata in vigore con decreto
legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 38-57.
Ai sensi del suddetto decreto, soggetti ad autorizzazione e al relativo
pagamento sono coloro che occupano il suolo pubblico per svolgere
attività professionali o commerciali, per manifestazioni politiche,
sindacali, sociali e religiose.
Il presupposto per la pretesa della corresponsione del canone per
occupazione del suolo pubblico va individuato nell'occupazione che
comporta un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Oggetto della tassa all’art. 38 ….“Sono….. le occupazioni di
qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei
corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile dei comuni e delle province …”….. occupazioni
realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei
modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”……
L’art. 39 indica
chiaramente che il soggetto passivo della TOSAP, è il titolare dell'atto
di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree
pubbliche in proporzione alla superficie effettivamente sottratta
all'uso pubblico, nonché il soggetto che trae il beneficio economico
dall'utilizzazione dell'area.
Ne deriva che la posa di un cavalletto per scattare una fotografia è da
considerare sottrazione della superficie all’uso pubblico, allorquando
il soggetto che fotografa ne trae un beneficio economico, come ad
esempio l’artista che pone in vendita, al pubblico viandante, un opera
figurativa, sia essa pittorica o fotografica o scultorea.
Del tutto infondato,
per quanto sopra detto, l’allontanamento del soggetto che immortala un
bellissimo paesaggio, per una foto ricordo da archiviare nel proprio
album di vacanza o la foto artistica da esporre in una mostra
fotografica.
A parere della
scrivente, fuori dai casi in cui non vi è uso del cavalletto se non per
porre in vendita alcunché, non sussistendo una normativa di riferimento
che pone divieti, ne che regoli l’uso dello stesso, è del tutto
infondata qualsiasi contestazione da parte di pubblici ufficiali e/o
agenti di polizia a riguardo.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini