Normativa per
l'esposizione di ritratti fotografici - Ritratti a minori
Sonia Rosini
Quale normativa sussiste per
l’esposizione di ritratti di immagini altrui? ed in particolare, se il
ritratto raffigura minori?
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La legge sul diritto
d’autore L. 633/41 e il codice civile prevedono delle regole ben precise
per quello che riguarda l’immagine altrui.
L’art. 10 c.c. dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei
casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita,
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa
o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta
dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento
dei danni”.
A norma dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore “il ritratto
di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa” salvo le disposizioni dell’art. 97 che
chiarisce “non occorre il consenso della persona ritrattata
quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è
collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio,
quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore,
alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.”
Pertanto, la diffusione dell’immagine di persona notoria senza il
consenso dell’interessato, è lecita solo se risponde ad
esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al
pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare
visivamente notizie che la riguardano.
Appunto per questo, veniva ritenuto che la pubblicazione su una rivista
di alcune fotografie della figlia del calciatore Maradona, effettuate
nella sala di attesa di un aeroporto, non fosse lesiva dell'immagine
della minore, sussistendo un concreto interesse del pubblico a conoscere
le vicende del personaggio in questione, (cfr. Tribunale Napoli, 19
maggio 1989) poiché la divulgazione dell'immagine di una persona
nota è consentita, anche senza il consenso del soggetto ritratto.
Nel momento in cui detta divulgazione avviene per fini diversi, ovvero a
scopo di lucro, la mancanza di consenso da parte dell’interessato, rende
illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del
danno ex art. 2043 c.c.
Come il caso della pubblicazione su un periodico delle foto di nudo di
una nota attrice, tratte da fotogrammi di film da lei interpretati il
cui consenso alla diffusione dei lavori cinematografici non era stato
prestato per la riproduzione e pubblicazione dei fotogrammi su riviste
di periodici che perseguono fini di lucro, noti solo a soddisfare la
pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.
(cfr.Pretura Milano, 19 dicembre 1989
Fenech c. Società Polieditor ed ancora - cfr. Cassazione civile,
sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527 Società Tattilo editrice c. Sandrelli ).
L’articolo 97 della legge 633/1941 afferma, peraltro che “non
occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata .....da necessità di giustizia o di
polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste
circostanze non c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la
disposizione del giudice di rendere note e, quindi, pubblicabili le
immagini.
Mentre in occasione di avvenimenti, di cerimonie di interesse pubblico o
svoltesi in pubblico, includendovi con tutto ciò anche le manifestazioni
che pur non avendo carattere di interesse pubblico si distaccano dalla
normalità quotidiana e presentano caratteri atipici, non occorre il
consenso della persona raffigurata, fermo restando il divieto di
divulgare particolari immagini che possono ledere il decoro o la dignità
della persona raffigurata.
Pertanto, la riproduzione dell’immagine di una persona, fuori da una
manifestazione pubblica durante la quale è stata ripresa è da
considerarsi illecita.
Bensì, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 97 (…quando la
riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico
svoltisi in pubblico) nel caso in cui l'immagine sia stata ripresa
in una delle occasioni o dei contesti menzionati dalla disposizione, ma
la stessa venga diffusa senza che vi sia una relazione, un nesso di
riferimento rispetto all'evento pubblico.
In quanto l'interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in
pubblico deve non soltanto sussistere al momento della fissazione
dell'immagine, ma anche successivamente in tutto l'arco temporale di
divulgazione di essa, caratterizzando, sia pure in versione rievocativa
dell'evento iniziale, tutti i successivi episodi di riproduzione
(cfr.
Tribunale Roma, 12 marzo 2004).
Pertanto, una ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di
calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca
dell'evento sportivo, ovvero anche con la riproduzione a distanza di
tempo dell'episodio stesso, al fine di soddisfare il persistente
interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può
giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e
senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata
fissata (nella specie, la ripresa di uno spettatore, colto in un
atteggiamento idoneo a simbolizzare il tifoso sofferente, era stata
inserita nella sigla di una trasmissione televisiva cfr. Cassazione
civile, sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763).
Negli altri casi occorre sempre il consenso, che può essere anche
implicito, come accade, da parte di chi si lasci ritrarre, senza
compenso, da un'agenzia di stampa, conoscendo la qualifica del fotografo
ed in occasione di una cerimonia, ancorché privata, ma alla quale
partecipino personaggi pubblici o sottoponendosi spontaneamente
all'esecuzione di un servizio fotografico si presume il consenso tacito
alla diffusione del proprio ritratto.
* * *
L’ordinamento vigente, nel riprodurre l’immagine di soggetto minore,
intendendo per tale il soggetto che non ha raggiunto la maggiore età e
non ha ancora acquistato la capacità di agire ovvero la capacità di
disporre dei propri diritti, occorre il consenso dei genitori o di chi
ne esercita la potestà.
Per quanto concerne l’utilizzazione dell’immagine di minori nell’ambito
giornalistico e fotogiornalistico, i principi fondamentali a cui il
giornalista deve ispirare il proprio incarico professionale, sono
indicati dalla “Carta dei doveri dei giornalisti” e dalla normativa
sulla Privacy D.lgs. 196/2003.
In particolare, vi è il dovere fondamentale di rispettare la persona, la
sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, senza alcuna
discriminazione, riproponendo la disciplina speciale già vigente in
materia dei minori e dei soggetti deboli, prescrivendo il rispetto dei
principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino
(art. 12 Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata) e delle regole
sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del
minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono
Azzurro, dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e
dall'Ordine dei giornalisti.
Il Codice di procedura penale (art. 114, co. 6) – potenziato dalla
“legge Gasparri” nr. 112/2004 - non ammette deroghe: l’ordinamento
giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei minori.
“È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni.
È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei
suddetti minorenni.
Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del
minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire
la pubblicazione”.
Anche l’articolo 50, D.lgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali),
richiamato dall’articolo 13, Dpr n. 448/1988 (approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
contiene il divieto di “pubblicazione e divulgazione con qualsiasi
mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un
minore si osserva, oltre che nei procedimenti penali in cui il minore è
coinvolto, anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore
in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
Con tutto ciò, uno “scatto d’autore” intendendo per tale quell’immagine
fotografica in cui si rinviene un’impronta personale e peculiare del
fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo
tale da evocare suggestioni che appunto valgono a distinguere un opera
fotografica da una semplice fotografia, non limitata ad una semplice
riproduzione documentale di un certo evento, a condizione che rispetti i
canoni della normativa sopra citata, (art. 10 c.c. ed artt. 96 - 97
legge 633/1941) non è un illecito.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti esaminando il caso di un
servizio pubblicato in un noto quotidiano italiano, raffigurante in
copertina del 20 marzo 2003, ”Una bambina di una decina d’anni
sdraiata su un vecchio sofà, in posa da piccola mondana. Con gli occhi
tristi, una sottoveste di raso verde e un boa di pelliccia a nascondere
le mutandine” stabiliva all’unanimità che la pubblicazione di
uno “scatto d’autore” non può prefigurare un illecito.
Il procedimento, pertanto, veniva archiviato. Nella memoria difensiva
era stato precisato che si trattava di una foto della babystar
di Hollywood, Emily Osment, protagonista del film “Spy Kìds 2”. La foto,
scattata dalla celebre fotografa Peggy Sirota, era già apparsa sulla
rivista americana “GQ”. Il direttore del quotidiano italiano aveva
utilizzato, quindi, uno “scatto d’autore”.
In conclusione: Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere
a terzi un ritratto di un’immagine altrui che sia o meno di un minore, è
illecita, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 c.c. e agli
artt. 96 e 97 legge 633/1941, quando avvenga senza il consenso della
persona (o nel caso di minore di chi ne esercita la potestà) ovvero
senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come
idonee ad escludere il diritto alla riservatezza (art. 97, 1° comma, l.
cit.), ovvero ancora quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle
circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onere, alla
reputazione o anche al decoro della persona ritrattata (art. 97, 2°
comma, l. cit.).
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini