Le riprese
fotografiche negli edifici abbandonati
Sonia Rosini
…entrare in edifici abbandonati. Che
cosa dice la legge a riguardo? Ci vuole un permesso del comune o è
vietato sempre e comunque e quindi bisogna entrare di nascosto?
* * *
Il quesito
prospettatomi merita di essere trattato in maniera approfondita,
considerato che non sono pochi i fotografi che si avventurano alla
ricerca di casolari, fabbriche e magazzini abbandonati per realizzare
del reportage o la c.d. fotografia di archeologia industriale.
La circostanza prospettata potrebbe raffigurare le fattispecie
delittuose di cui agli art.li 614 e 633 c.p.
Ai sensi dell’art.
614 c.p. “chiunque
s’introduce nell’abitazione o in un altro luogo di privata dimora, o
nelle appartenenze di essi… vi s’introduce clandestinamente… è punito
con la reclusione fino a 3 anni… “.
Analizzando la
normativa suindicata, il concetto di appartenenze di abitazioni o di
altro luogo di privata dimora, comprende in se tutti quei luoghi che
integrano la funzione che l’abitazione o il luogo di privata dimora
svolgono per il soggetto che ne dispone, sì da consentirgli per natura e
per artefatti, di escludere gli altri da intromissioni che violino la
vita domestica o privata.
Rientrano in tale concetto, anche le pertinenze che siano comuni a più
luoghi di abitazione o di privata dimora, come pianerottoli, giardini
condominiali, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo
destinato a casa di abitazione venga usata anche in modo temporaneo ed
occasionale per lo svolgimento di un attività personale rientrante nella
larga accezione di libertà domestica, come quella di svago, di lavoro,
di commercio (per es. casa colonica o casale su fondo coltivato,
utilizzata per uso domestico anche saltuariamente).
La violazione di domicilio si estende, pertanto, anche allo stabilimento
industriale ove l’imprenditore svolge la sua attività lavorativa, ai
cortili e agli orti – destinati al servizio ed al completamento dei
locali di abitazione – all’androne di uno stabile.
Si ha il reato di violazione di domicilio anche se la casa sia abitata
solo saltuariamente, purché vi sia l'attualità dell'uso. (cfr.
Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio 1980)
Si considerano requisiti comuni a tutti i luoghi in cui il domicilio in
senso penalistico si estrinseca, l’attualità dell’uso e la legittimità
dell’uso.
L’attualità dell’uso è
necessario che di tali luoghi vi sia la effettiva fruizione come luoghi
in cui si svolge o deve svolgersi la vita privata della persona, che non
va intesa come necessità di presenza fisica di chi utilizzi il luogo
come abitazione o privata dimora.
Legittimità dell’uso, nel
senso che l’uso deve fondarsi su una legittima pretesa di godimento che
nasca o da un titolo legittimo o da una situazione di fatto riconosciuta
dall’ordinamento: quali la convivenza, la detenzione o il possesso.
Contrariamente non può considerarsi abitazione, difettando del requisito
dell’attualità dell’uso domestico, l’appartamento non ancora abitato dal
proprietario.(cfr. Cassazione penale , sez. VI, 30 aprile 2003, n.
31982).
La condotta attraverso la quale si configura il delitto di violazione di
domicilio consiste in due modalità alternative, nell’introdursi o nel
trattenersi nell’altrui abitazione o luogo di privata dimora o
nelle pertinenze di essi contro la volontà di chiunque abbia il potere
di escludere.
L’introduzione può avvenire per vie normali (porta d’ingresso) o anomali
(balconi, finestre..). L’intrattenersi presuppone un precedente ingresso
lecitamente realizzato ed un successivo invito ad allontanarsi.
* * *
Ai sensi dell’art.
633 c.p. “chiunque invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della
persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da la
multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro. ……”.
Con riguardo al
delitto di invasione di terreni o edifici, vanno fissati i seguenti
punti:
1) l’elemento oggettivo è costituito dall'invasione, ossia
l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile che non deve essere del
tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un
periodo di tempo definito;
2) L’introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve
avvenire senza l'approvazione dell'avente diritto, ovvero senza una
legittimazione proveniente "aliunde" (da una norma, da un'autorizzazione
dei pubblici poteri ecc.);
3) l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico che deve
avere la finalità dell'occupazione oppure di trarre comunque un diverso
profitto, che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e
direttamente conseguente all'invasione, ma può consistere anche in un
uso strumentale del bene per conseguire altre utilità anche di ordine
morale. (cfr. Cassazione penale, sez. II, 06 aprile 2001, n. 23800).
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di
terreni od edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la
nozione che si ricava dagli art. 822 ss. c.c., mutuata dal legislatore
penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente
pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti
parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e
"destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono
a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto. (cfr.
Cassazione penale , sez. II, 13 novembre 1997, n. 6207).
In sintesi:
Prima di accedere all’interno di un edificio abbandonato, sia esso un
immobile di uso di civile abitazione che di uso industriale, occorrerà
verificare che l’immobile risulti effettivamente incustodito, per non
incorrere nel reato ex art. 614 c.p.
Allo stesso tempo, nel caso di edificio abbandonato occorrerà procedere
senza danneggiare nulla e l’accesso non dovrà protrarsi per un
considerevole lasso di tempo tale da non giustificare un ingiusto
conseguimento di utilità dall’uso strumentale del bene invaso.
Occorre, altresì,
fare ben attenzione nel caso in cui l’immobile sia chiuso da recinzioni
o da porte impenetrabili (chiuse con chiavistelli o lucchetti), ovvero
nel caso che questi luoghi siano custoditi o vi siano apposti cartelli
di divieto di accesso alla proprietà privata, non vi si potrà accedere
senza il consenso del custode o del proprietario o di ogni avente
diritto.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini