Inserimento di
citazioni o brani musicali quali supporti descrittivi per fotografie
Sonia Rosini
Si può inserire una citazione
(narrativa, poesia o un brano musicale) come descrizione ad una
fotografia senza incorrere in una violazione del diritto d’autore?
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Il diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente l’opera
d’arte, in ogni sua forma e modo, appartiene all’autore come stabilito
dall’art. 12 della L. 633/41 e dall’art. 2577 c.c.
Tuttavia, è da considerarsi libero l’utilizzo di brani o parti della
medesima opera, escludendone l’uso per intero, purché avvenga per
finalità informativa, divulgativa, di critica e di discussione di
avvenimenti e in conseguenza di ciò non necessità di autorizzazione
dell’autore dell’opera parzialmente riprodotta.
In tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione mediante citazione,
riassunto o riproduzione di brani o parti di un opera protetta, trova
fondamento nell’art. 70 della L. 633/41 e nell’art. 10 della Convenzione
di Berna (per la protezione delle opere letterarie e artistiche
ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399).
L'art. 70 ammette “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono
liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire
per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare
la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
La Convenzione di Berna, contiene un insieme di norme dirette a tutelare
nel modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere
letterarie e artistiche, l'art. 10 ammette la liceità di citazioni
tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico,
nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella
forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano
fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo
scopo.
Precisandosi che, restano fermi gli effetti della legislazione dei
Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o
stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente
opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento,
mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o
visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni
usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti
dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Pertanto, le summenzionate legislazioni prevedono limitazioni al diritto
di utilizzazione economica riservata all'autore, allorquando da un'opera
protetta vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o entro
precisi limiti che dalle rispettive norme si ricavano.
Le norme citate prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si
pongono come eccezionali, perché situate oltre i limiti dell'esclusiva
riservata all'autore ed appaiono di stretta interpretazione.(cfr.
Corte cost. sent. n. 108 del 1995).
L'art. 70, della legge sul diritto d’autore, garantisce nei limiti della
citazione il diritto all’esercizio della critica, inteso quale libera
possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed
estetici di qualsiasi opera.
In primo luogo, la norma individua, in termini quantitativi seppure non
esattamente circoscritti, l’ambito di legittima citazione, affermando la
liceità di una riproduzione solo parziale dell’opera con esclusione
dunque di qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua
integrità.
Inoltre la riproduzione delle opere deve soddisfare finalità di critica
e di discussione che devono dunque presiedere alla legittima
utilizzazione della citazione.
Pertanto, l'uso di brani di opere protette per finalità meramente
illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di
discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del citato art. 70 e
quindi, illegittimo.
Quanto all'art. 10 della Convenzione di Berna, mentre rinvia, nel comma
2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a
titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento), dichiara lecita
la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo
scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per
poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si
inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di
convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. (cfr. Cassazione
civile , sez. I, 07 marzo 1997, n. 208).
Da non dimenticare che, la citazione o la riproduzione di brani o parti
di opera, deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera
e del suo autore, poiché, l’assenza di tali indicazioni, comporta
l’obbligo di risarcimento del danno all’autore dell’opera parzialmente
riprodotta.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini