Fotografia di
paesaggio urbano, monumenti ed opere d'arte:
diritti del
proprietario
Sonia Rosini
Fotografare il paesaggio urbano,
monumenti ed opere d’arte, quale diritto può vantare il proprietario nei
confronti del fotografo?
* * *
Ogni edificio o
monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa
che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Ai sensi dell’art. 1
della legge sul diritto d'autore nonché dell’art. 2575 del codice
civile, formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono:
«…. alle arti figurative, all’architettura, ….qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione»
Inoltre, anche l'articolo 2 specifica che:
«….. sono comprese nella protezione: ....
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura»
Pertanto, la
questione di una autorizzazione a riprodurre tramite la fotografia, le
suddette opere ovunque esse siano situate, si pone negli stessi termini
relativi a qualsiasi altra opera dell’ingegno: l’autore ha il diritto
esclusivo di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e
modo, originale o derivato ed è, l’indiscusso titolare dei relativi
diritti morali sull’opera a difesa della sua personalità.
La legge sul diritto d’autore, generalmente, consente di fotografare da
luoghi pubblici, edifici o monumenti visibili pubblicamente e situazioni
non private con la possibilità di divulgare le immagini, ma quando si
desidera trarre un guadagno da una fotografia che rappresenta un
edificio riconoscibile occorre ottenere l'autorizzazione dal
proprietario e/o dall'architetto. Tuttavia, se l'artista è morto da più
di 70 anni non vi è bisogno di un'autorizzazione.
Deve richiedersi un'autorizzazione ogni qualvolta un edificio è
riconoscibile ed è parte principale della foto (ad esempio: un primo
piano) mentre per le foto con edifici in background (nello sfondo di
immagini di paesaggio) possono essere usate senza richiedere il
consenso.
A seguito di quanto sopra detto, occorre procedere ad una
classificazione degli immobili:
Case private: Occorre
l’autorizzazione del proprietario nel caso di edifici di proprietà
privata identificabili, quali case, istituzioni private, uffici, anche
automobili e barche...
Se però gli edifici non sono distintamente riconoscibili, non vi è la
necessità di mettersi in contatto con il progettista o l'architetto
perché somiglianti a migliaia di altre case.
Stante che il limite fra il riconoscibile e il non-riconoscibile è
piuttosto sottile ed opinabile per evitare incomprensioni per le foto di
case, nel caso in cui non viene richiesta l’autorizzazione alla
proprietà, è bene fotografare solo case "tradizionali", solo
parzialmente e senza il giardino.
Immobili di proprietà pubblica:
non occorre l’autorizzazione per pubblicare le fotografie di scuole,
palazzi dello stato, tribunali, parchi…
Luoghi aperti al pubblico: si
identificano in musei, gallerie, parchi dei divertimenti, fiere
commerciali… classificati di pubblico dominio, dove il consenso dovrà
essere richiesto al direttore o al curatore o direttamente agli organi
istituzionali.
Monumenti storici: un
autorizzazione non è richiesta per i monumenti storici, case o giardini,
essendo gli architetti deceduti da più di 70 anni.
“Un esempio: la Fontana del Tritone, a Roma, la scultura può essere
fotografata poiché è di pubblico dominio in quanto, l'autore Gian
Lorenzo Bernini, è morto da più di 70 anni”.
In ogni modo, quando un monumento storico è trasformato o quando viene
aggiunto un nuovo design ad esso, come l’illuminazione o nuovi edifici,
il fotografo deve ottenere l’autorizzazione dal nuovo architetto, fino a
70 anni dopo la sua morte.
Beni culturali: Per quanto
riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di
proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse
culturale, il decreto n. 104/94 prevede il rilascio di un autorizzazione
e precisa che la riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di
alcuni "canoni".
Specifica, l'articolo 108 del d.lgs. 42/04, che la determinazione del
prezzo di concessione è attribuito al responsabile di ogni singola
struttura basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle
caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno
che queste offrono.
Questa limitazione, comunque, è relativa unicamente ai beni che siano di
proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei
Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici
territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi
ricadano nel disposto del decreto legislativo nr. 42/04.
In modo sostanziale, se le riprese fotografiche costituiscono un
pericolo per le opere d’arte e/o concorrono con gli interessi economici
della struttura, ancorché privata, che stia pagando una concessione per
vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della
struttura stessa, la direzione proibisce le riprese.
Quando il bene è una proprietà privata che non sia stata dichiarata di
interesse culturale, la disponibilità ad eseguire le riprese resta a
discrezione del proprietario del bene.
Mentre, per quanto concerne le riprese per uso strettamente personale o
le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con
rigoroso carattere tecnico scientifico di musei o comunque di beni che
ricadano sulla legge sui beni culturali e del paesaggio teoricamente
devono essere autorizzate dal responsabile dell’istituto, e in ogni caso
non comportano nessun pagamento.
Il fotografo, comunque, non può riprodurre né sfruttare le fotografie
scattate pregiudicando i diritti sulle opere d’arte figurative e/o
architettoniche, di titolarità esclusiva degli afferenti autori o loro
aventi causa.
Questi divieti non solo limitano la libertà del fotografo nella ripresa
ma al contempo hanno, anche, un ulteriore effetto sull’eventuale
utilizzazione realizzata abusivamente, inoltre, la normativa in esame
punisce chi pur non avendo scattato la fotografia rivela o diffonde al
pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione le immagini così
ottenute.
In conclusione, sono
moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o altri enti,
quindi è sempre meglio informarsi prima di procedere ad una
pubblicazione.
Le Soprintendenze comunque, generalmente, non vendono immagini o
diritti, ma occorre fare una richiesta di pubblicazione, specificando il
motivo, e poi inserire la loro autorizzazione nello stampato.
Gli esterni in genere sono più liberi, hanno certamente meno vincoli da
parte delle Soprintendenze, anche se ci sono numerosi casi di tutela.
Occorre però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee,
soprattutto in scultura, nello scatto, perché quelle sono quasi sempre
soggette a restrizioni.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini