La "digitalizzazione",
consente una divulgazione illimitata ed incontrollata di opere, il
facile e veloce trasferimento da un soggetto all’altro con una notevole
riduzione dei costi per tali operazioni rispetto alla fotografia
“tradizionale” bensì, tale facilità rende incerta la provenienza e la
paternità delle opere medesime.
La legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla “Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio”, aggiornata dal D.P.R. 19/79
e, recentemente, dal D.lgs. 154/97, tutela le fotografie digitali così
come le fotografie analogiche.
L’art. 87della suddetta normativa considera,
“....fotografie, le immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo”.
L’art. 2, include nella protezione del diritto d’autore: ……. 7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia ………”.
Dal termine “processo analogo”
possiamo estendere la tutela anche alle fotografie digitali.
La legge sul diritto d’autore, i provvedimenti legislativi, le Direttive
Comunitarie che sono stati promulgati ad oggi, hanno solo in parte
cercato di dare delle risposte ai quesiti proposti dallo sviluppo
tecnologico.
Tra le normative internazionali per la tutela delle opere digitali, vi
sono:
la
Convenzione di Berna, firmata a Parigi nel 1886 “sulla
protezione delle opere artistiche e letterarie”, alla quale
parteciparono tutti i Paesi Europei, contiene una vasta e
completa definizione di opere tutelate, da potervi includere
qualsiasi contenuto reperibile su Internet. Con la medesima
viene, inoltre, riconosciuto il diritto esclusivo degli autori
di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualunque
modo e forma.
L'accordo
internazionale, GATT
firmato nel 1947 a Ginevra, “sulle tariffe doganali e sul
commercio che istituisce un partenariato tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa,
dall'altra” e TRIPs
firmato a Marrakech nel 1994 “sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio”,che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le cui
norme richiamano la Convenzione di Berna (art. 9) con
particolare attenzione, al software (art. 10, co. 1), alle
banche dati (art. 10, co. 2), e ai diritti di noleggio (art.
11).
la Direttiva
1992/100/CE, recepita con il D.Lgs. n. 204/96, che ha
introdotto alcuni diritti esclusivi, quali la distribuzione, il
noleggio e il prestito in capo agli autori e ai titolari di
diritti connessi;
la Direttiva
1993/83/CE, attuata con il D.Lgs. n. 581/96, relativa al
“diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo”;
la Direttiva
1993/98/CE, recepita con il D.Lgs. n. 154/97, sulla
“armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore
e di alcuni diritti connessi” che estende la durata del
copyright per le opere a dopo 70 anni dalla morte
dell’autore. La presente direttiva viene applicata
compatibilmente con le disposizioni degli accordi internazionali
sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in
particolare la convenzione di Berna e l'accordo TRIPs;
la Direttiva
1996/9/CE, introdotta con il D.Lgs. n. 169/96, sulla tutela
giuridica delle banche dati;
la Direttiva
2001/29/CE, attuata con il D.lgs. 68/2003,“sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
alla Società dell’informazione” tra le modifiche apportate
vi sono il rinnovamento dell'articolo 13 e l'inserimento
dell'articolo 68-bis, relativi, entrambi, al diritto
esclusivo di riproduzione un opera in qualunque modo o forma.
L’art. 11, dispone validi rimedi per impedire la riproduzione
non autorizzata dell’opera, contro la modificazione e il raggiro
delle cd. “misure tecnologiche di protezione” constando
in filtri, sistemi di criptaggio o veri e propri programmi
incorporati nel supporto che contiene l’opera digitale.
Dal rapido
excursus sulle normative, nazionali ed internazionali, attualmente
in vigore, si rileva come agli ordinamenti sia pervenuta la cognizione
dei cambiamenti imposti dall’arrivo del digitale nel diritto d’autore.
Con la digitalizzazione, le copying technologies hanno
raggiunto la perfezione: un'opera viene riprodotta digitalmente a basso
costo e in un numero di copie illimitato, assicurando le stesse qualità
dell’originale.
Un’unica copia non autorizzata può distruggere il mercato dell’opera
originale facendo nascere una moltitudine di riproduzioni illecite
esattamente sostituibili all'originale.
Molto importante ai fini della tutela dei diritti d’autore per le
immagini diffuse su internet è l’articolo 90 della L. 633/41: “Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala
fede del riproduttore”.
La Suprema Corte di Cassazione sentenzia che, nell’ipotesi in cui, tra
fotografo e cessionario, venga concordata la cessione dei diritti
d’autore su di un'opera fotografica, ed il cessionario provveda alla
pubblicazione della fotografia che successivamente viene riprodotta da
terzi, il diritto ad un equo compenso spetta al fotografo solo se,
sull'esemplare della fotografia riprodotta, risulta espressamente
indicato il suo nome, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli
fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che
costui era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera medesima.(cfr.Cassazione civile , sez. III, 18 marzo 2005, n. 5969).
Inoltre l’art. 91 della L. 633/41, riporta altri casi in cui la
riproduzione è lecita: “la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed
in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro
pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste
dal regolamento.(Regolamento sulla Determinazione delle tariffe per
le riproduzioni di fotografie in antologie scolastiche, previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1963).
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data
dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque,
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”.
Ai sensi dell’art. 92, citata normativa, “il diritto esclusivo sulle fotografie “semplici”,
qualificatesi tali quelle in cui manca la connotazione artistica,
dura 20 anni dalla produzione della fotografia”. Diversamente, per
le “opere fotografiche”, che godono della protezione più elevata, fino a
70 anni successivi alla morte dell’autore, come previsto per tutte le
opere dell’ingegno di carattere creativo.
In ogni caso le riproduzioni illecite di immagini digitali stanno
crescendo, ed è per questo che il D.lgs. 68/2003, ha inserito l’art. 102
quater, il quale così recita: ”I titolari di diritti d' autore e di diritti connessi nonché del
diritto di cui all' art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o
sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o
limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel
caso in cui l'uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l'obiettivo di protezione”.
Pertanto, la possibilità di garantire all’autore di una fotografia
digitale il diritto alla paternità dell’opera, diritto che nella
fotografia analogica si concretizza con l’apposizione della firma, viene
fornito da alcuni sistemi di protezione digitale.
Nella maggior parte dei formati di file, quali il pdf, tiff, jpg…. è
possibile inserire dei commenti testuali nelle infofile, delle
informazioni, quali il nome dell’autore, l’indicazione del copyright,
l’indirizzo web e le note sull’immagine.
Tale metodo non consente una protezione della fotografia dalla
duplicazione, bensì permette il palesarsi del simbolo del copyright.
Non esistono, al momento sistemi di protezione sicuri, l’applicazione di
marchi elettronici non risolve il problema.
Il digital watermarking,
è un procedimento che inserisce un segno distintivo il quale identifica
l’autore dell’opera fotografica, attraverso l’inserimento di una
filigrana digitale, che può essere visibile o invisibile.
Quella visibile, ha lo scopo di scoraggiare l’abusiva duplicazione,
mentre quella invisibile tende a scoprire gli illeciti.
Tale sistema nasce proprio per evitare che contenuti digitali, protetti
da diritto d’autore, circolino in totale violazione del medesimo.
I bit che, compongono il watermark, possono riferire
il mezzo e la data del passaggio dall’autore all’acquirente, senza che
tali informazioni risultino visibili o eliminabili.
Il digimarc
(detto anche picture marc),
è un procedimento di modifica dei pixel dell’immagine fotografica che
agisce sui contorni di maggior contrasto, imprimendo un codice su tutta
l’estensione del fotogramma, per consentire il riconoscimento
dell’immagine a fronte di qualsiasi alterazione, (foto tagliata,
alterata o compressa).
E’ del tutto evidente però che per chiunque conosca le potenzialità
delle tecnologie digitali, che le normative sopra citate con i relativi
rimedi repressivi, non bastano a raggiungere un idoneo livello di
protezione delle opere dell’ingegno.