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Diritto d'autore:
come si distingue la "fotografia artistica" dalla "fotografia semplice"
Sonia Rosini
Come si riconosce la “fotografia
artistica” dalla “fotografia semplice”, per poter applicare la normativa
sul diritto di autore?
* * *
La fotografia gode
della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica ai sensi
dell’art. 2 al n. 7 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, (nel testo
modificato dal D.P.R. del 1979 n. 19), quando presenti valore artistico
ovvero quando abbia carattere creativo.
L’inclusione delle fotografie nel novero delle opere dell’ingegno non
era contemplata dal testo originario della legge sul diritto d’autore,
(R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950), bensì erano state espressamente
ricomprese tra le opere protette, ex art. 1, comma 2, anche se la
protezione ad esse accordata aveva una durata più limitata, estesa dai
vent’anni, della previgente normativa, a cinquant’anni dall’anno di
produzione dell’opera, rispetto a quella conferita alle altre opere
dell’ingegno.
Successivamente è stata adeguata la normativa italiana a quella
internazionale, elevando le opere fotografiche al rango di opere
dell’ingegno, con durata dei diritti di utilizzazione economica
dell’opera fotografica decorrenti per tutta la vita dell’autore e sino
al termine del 70° anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento
in cui l’opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico (la
durata della protezione termina settant’anni dopo che l’opera è stata
resa legalmente accessibile al pubblico, nel caso di opere anonime o
pseudonime).
Per le fotografie c.d. semplici, qualificatesi tali quelle in cui manca
la connotazione artistica, quando insieme alla funzione meramente
documentale degli oggetti materiali riprodotti, questi abbiano anche
delle funzioni aggiuntive, quali quelle editoriale e commerciale, è
stata mantenuta la tutela più limitata di cui agli artt. 87 e ss. della
citata legge in tema di diritti connessi a quello di autore.
Riguardo a fotografie realizzate nel corso ed in adempimento di un
contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro
i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore
di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale
diritto spetta al committente solo quando le immagini fotografiche siano
in suo possesso, non rilevando che di tali fotografie, ancorché non in
suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo bensì di un
terzo.
In particolare, una società che commercializzava forniture ospedaliere
aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo, i
cui articoli erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case
produttrici; la Sentenza di Cassazione confermava la sentenza di merito
che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti
connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, essendo gli
articoli fotografati in possesso della società produttrice e ritenendo
che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di
promozione commerciale e non meramente documentale (cfr. Cassazione
civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8425).
Restano escluse da qualsiasi protezione, anche dalla più limitata, le
fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali,
disegni tecnici e prodotti simili”, per tali intendendosi non ogni
fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi
mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a
funzioni ulteriori, quali ad esempio la commercializzazione o promozione
di un prodotto.(cfr. Cassazione Civile, sez. I, 4 luglio 1992, n.
8186).
Per distinguere la tutela della fotografia artistica da quella della
fotografia semplice, occorre che nella immagine fotografica si rinvenga
una necessaria impronta personale e propria del fotografo ovvero quella
capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare
impressioni che, appunto valgono a distinguere un’opera fotografica da
una fotografia semplice.
La particolarità della fotografia è di essere il prodotto di un doppio
processo, quello meccanico – chimico, con il quale si procede ad una
riproduzione della realtà e quello intellettuale, in cui viene in
considerazione un intervento concettuale del suo autore attraverso il
quale questi determina il modo di utilizzazione dell’apparecchio
fotografico scegliendo l’inquadratura, la composizione, le condizione di
luce, occorre individuare il momento creativo nell’attimo che precede lo
scatto, nel quale si attua la scelta degli elementi essenziali
dell’immagine, nel momento in cui l’autore ha intuizione della
fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica la sua attività
creativa, nella comunicazione della sua personalità.
Nel tentativo di chiarire in quali ipotesi nell’immagine fotografica
possa riscontrarsi l’apporto personale dell’autore, dottrina e
giurisprudenza hanno puntualizzato che la sussistenza del medesimo,
oltre a doversi considerare indipendente dalla perfezione tecnica del
risultato raggiunto, non dipende tanto dalla scelta dell’oggetto di
volta in volta rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione
dell’oggetto medesimo.
Determinante ai fini della concessione della tutela d’autore è apparsa
la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del
fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in
volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della
prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli
atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio
dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in
concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che
trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.
Diversamente, sono state considerate fotografie semplici, tutelabili in
base al regime dei diritti connessi, quelle prive di carattere creativo,
consistenti in mera riproduzione della realtà ovvero caratterizzate
dalla natura puramente collaborativa della prestazione posta in essere
dal fotografo.
Non può definirsi creatività l’inquadratura, la prospettiva, la scelta
dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se
la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale
di un evento, (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un
concerto).
In applicazione di questo principio, il Tribunale di Catania, ha
ravvisato il carattere creativo di una fotografia frontale del Duomo di
Catania, addobbato in occasione dell’annuale festa per il patrono della
città, ripreso nell’attimo dell’esplosione notturno dei fuochi
artificiali, rilevando che tanto una fruizione istintiva del fotogramma
che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e
sintetico giustificano il giudizio positivo sulla creatività, essendo
stata offerta la celebrazione cittadina della Santa, non essendo
modalità meramente documentarie ma ricorrente ad un linguaggio
connotativo nel quale il dato fattale viene riproposto e rivissuto,
dall’autore del fotogramma, cristallizzando un attimo particolare della
festa in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di
ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità
sacra e profana del detto avvenimento.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini