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Diritto d'autore: come si distingue la "fotografia artistica" dalla "fotografia semplice"

 

 

Sonia Rosini


 

 

Come si riconosce la “fotografia artistica” dalla “fotografia semplice”, per poter applicare la normativa sul diritto di autore?

 

 

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La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2 al n. 7 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, (nel testo modificato dal D.P.R. del 1979 n. 19), quando presenti valore artistico ovvero quando abbia carattere creativo.
L’inclusione delle fotografie nel novero delle opere dell’ingegno non era contemplata dal testo originario della legge sul diritto d’autore, (R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950), bensì erano state espressamente ricomprese tra le opere protette, ex art. 1, comma 2, anche se la protezione ad esse accordata aveva una durata più limitata, estesa dai vent’anni, della previgente normativa, a cinquant’anni dall’anno di produzione dell’opera, rispetto a quella conferita alle altre opere dell’ingegno.
Successivamente è stata adeguata la normativa italiana a quella internazionale, elevando le opere fotografiche al rango di opere dell’ingegno, con durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica decorrenti per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico (la durata della protezione termina settant’anni dopo che l’opera è stata resa legalmente accessibile al pubblico, nel caso di opere anonime o pseudonime).
Per le fotografie c.d. semplici, qualificatesi tali quelle in cui manca la connotazione artistica, quando insieme alla funzione meramente documentale degli oggetti materiali riprodotti, questi abbiano anche delle funzioni aggiuntive, quali quelle editoriale e commerciale, è stata mantenuta la tutela più limitata di cui agli artt. 87 e ss. della citata legge in tema di diritti connessi a quello di autore.
Riguardo a fotografie realizzate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto spetta al committente solo quando le immagini fotografiche siano in suo possesso, non rilevando che di tali fotografie, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo bensì di un terzo.
In particolare, una società che commercializzava forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo, i cui articoli erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la Sentenza di Cassazione confermava la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, essendo gli articoli fotografati in possesso della società produttrice e ritenendo che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8425).
Restano escluse da qualsiasi protezione, anche dalla più limitata, le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali ad esempio la commercializzazione o promozione di un prodotto.(cfr. Cassazione Civile, sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186).
Per distinguere la tutela della fotografia artistica da quella della fotografia semplice, occorre che nella immagine fotografica si rinvenga una necessaria impronta personale e propria del fotografo ovvero quella capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare impressioni che, appunto valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.
La particolarità della fotografia è di essere il prodotto di un doppio processo, quello meccanico – chimico, con il quale si procede ad una riproduzione della realtà e quello intellettuale, in cui viene in considerazione un intervento concettuale del suo autore attraverso il quale questi determina il modo di utilizzazione dell’apparecchio fotografico scegliendo l’inquadratura, la composizione, le condizione di luce, occorre individuare il momento creativo nell’attimo che precede lo scatto, nel quale si attua la scelta degli elementi essenziali dell’immagine, nel momento in cui l’autore ha intuizione della fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica la sua attività creativa, nella comunicazione della sua personalità.
Nel tentativo di chiarire in quali ipotesi nell’immagine fotografica possa riscontrarsi l’apporto personale dell’autore, dottrina e giurisprudenza hanno puntualizzato che la sussistenza del medesimo, oltre a doversi considerare indipendente dalla perfezione tecnica del risultato raggiunto, non dipende tanto dalla scelta dell’oggetto di volta in volta rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione dell’oggetto medesimo.
Determinante ai fini della concessione della tutela d’autore è apparsa la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.
Diversamente, sono state considerate fotografie semplici, tutelabili in base al regime dei diritti connessi, quelle prive di carattere creativo, consistenti in mera riproduzione della realtà ovvero caratterizzate dalla natura puramente collaborativa della prestazione posta in essere dal fotografo.
Non può definirsi creatività l’inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento, (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un concerto).
In applicazione di questo principio, il Tribunale di Catania, ha ravvisato il carattere creativo di una fotografia frontale del Duomo di Catania, addobbato in occasione dell’annuale festa per il patrono della città, ripreso nell’attimo dell’esplosione notturno dei fuochi artificiali, rilevando che tanto una fruizione istintiva del fotogramma che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e sintetico giustificano il giudizio positivo sulla creatività, essendo stata offerta la celebrazione cittadina della Santa, non essendo modalità meramente documentarie ma ricorrente ad un linguaggio connotativo nel quale il dato fattale viene riproposto e rivissuto, dall’autore del fotogramma, cristallizzando un attimo particolare della festa in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità sacra e profana del detto avvenimento.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini