Dati da apporre
sulle stampe fotografiche affinchè il diritto d'autore diventi esecutivo
Sonia Rosini
Quali dati bisogna apporre sulle stampe
fotografiche perché il diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633)
diventi esecutivo?
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Le opere fotografiche
(ovvero quelle immagini fotografiche che hanno valore artistico e
carattere creativo), con esclusione delle fotografie semplici, ovvero
(quelle che non presentano tali caratteristiche), sono ammesse alla
protezione del diritto d’autore per il solo fatto della realizzazione
dell’opera stessa, non sono richiesti riconoscimenti da parte delle
istituzioni o enti e nemmeno particolari forme di controllo.
Tale tutela conferisce all’autore dell’opera fotografica il diritto di
attribuzione della paternità, di opporsi a tagli e ad ogni altro atto
che possa recare danno all’opera, con conseguente pregiudizio per
l’onore, il decoro e il nome del fotografo.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica decorrono
per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno dopo la sua
morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa
lecitamente disponibile al pubblico.
Per le opere anonime o pseudonime, l’autore può rivendicare in qualsiasi
momento il diritto di rivelazione e la durata della protezione termina
settant’anni dopo che l’opera è stata resa legalmente accessibile al
pubblico.
Per la completa ammissione al godimento dei diritti d’autore, nel retro
delle stampe delle fotografie deve essere apposta l’indicazione del nome
e cognome dell’autore, o del committente o della ditta da cui il
fotografo dipende, la data dell'anno di produzione della fotografia e
l’indicazione “La presente opera fotografica è protetta ai sensi della
Legge 633/41 e successive modificazioni ed integrazioni”.
L’assenza di tali indicazioni non può far configurare l’ipotesi di
riproduzione abusiva e in caso di utilizzazione da parte di soggetti
diversi dall’autore, non sono dovuti compensi allo stesso a meno che
questi non sia in grado di provare la malafede del riproduttore,
dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della
provenienza dell'opera.
A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della
fotografia non può essere surrogata dal deposito e dalla registrazione
di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata già riprodotta,
atteso che tali elementi possono dare certezza della data della
riproduzione, ma non di quella della produzione.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini