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Chi ha diritto all'utilizzazione economica delle fotografie?

 

 

Sonia Rosini

 

 

Lavorare su commissione, fotografare oggetti materiali che hanno la funzione di rendere commercialmente appetibile il prodotto da esse pubblicizzato, chi ha diritto all’utilizzazione economica delle fotografie?  

 

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Preliminarmente, occorre trovare una classificazione alle fotografie di oggetti materiali la cui funzione sia di rendere commerciabile dei prodotti.
La legislazione sul diritto d’autore distingue l’opera fotografica, avente carattere creativo, nella quale si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo, e le fotografie semplici o foto non creative, quale mero atto riproduttivo di una realtà già esistente, scevre dalle caratteristiche di creatività ed originalità.
 

L’art. 87 della legge sul diritto d’autore, destina le fotografie di oggetti materiali che hanno la funzione di rendere commercialmente appetibile il prodotto da esse pubblicizzato tra le “fotografie semplici”, ricevendo la tutela dei diritti connessi a quelli d’autore, (espressamente elencati negli art.li 87 e ss.), quando insieme alla funzione meramente documentale di tali oggetti abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale.
Anche la Suprema Corte si pronuncia con la sentenza n. 8186/1992 evidenziando che “sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell’ingegno, le fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente”.
Quanto ai diritti spettanti al fotografo occorre procedere ad una distinzione, fotografia su commissione di oggetti materiali e fotografia su commissione di ritratti.
 

Nell’ipotesi di riproduzione di oggetti materiali: l’art. 88 attribuisce al fotografo il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.
Mentre, la titolarità spetta al committente solo quando si tratta di fotografia avente ad oggetto cose in suo possesso e non anche quando l’oggetto sia stato reperito dal fotografo su incarico del committente.
Qualora il committente utilizzi commercialmente la foto spetterà al fotografo un equo corrispettivo; Nel caso di utilizzo non commerciale l’equo corrispettivo spettante al fotografo è escluso fatto salvo il diritto del fotografo al pagamento per la prestazione della propria opera.
Nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione: l’art. 98 stabilisce che, il committente non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, ma con tale diritto concorre quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo nel caso in cui ne venisse fatto un uso commerciale.
 

Affinché la riproduzione della foto non sia considerata non autorizzata, l’art. 90 dispone che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni:
- nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- la data dell’anno di produzione della fotografia,
- il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografica.
 

Nell’ipotesi di cessione dei diritti di autore su di un opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest’ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso soltanto se, sull’esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato.
Se non venissero riportate le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore dimostrando che quest’ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell’opera (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5969).
I diritti di natura economica, tranne un equo compenso, non spettano al fotografo nel caso di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse.

 

 

Sonia Rosini - Studio Legale Rosini