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Chi ha diritto
all'utilizzazione economica delle fotografie?
Sonia Rosini
Lavorare su commissione, fotografare
oggetti materiali che hanno la funzione di rendere commercialmente
appetibile il prodotto da esse pubblicizzato, chi ha diritto
all’utilizzazione economica delle fotografie?
* * *
Preliminarmente,
occorre trovare una classificazione alle fotografie di oggetti materiali
la cui funzione sia di rendere commerciabile dei prodotti.
La legislazione sul diritto d’autore distingue l’opera fotografica,
avente carattere creativo, nella quale si ritrova una traccia
interpretativa ad opera del fotografo, e le fotografie semplici o foto
non creative, quale mero atto riproduttivo di una realtà già esistente,
scevre dalle caratteristiche di creatività ed originalità.
L’art. 87 della legge
sul diritto d’autore, destina le fotografie di oggetti materiali che
hanno la funzione di rendere commercialmente appetibile il prodotto da
esse pubblicizzato tra le “fotografie semplici”, ricevendo la tutela dei
diritti connessi a quelli d’autore, (espressamente elencati negli art.li
87 e ss.), quando insieme alla funzione meramente documentale di tali
oggetti abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e
commerciale.
Anche la Suprema Corte si pronuncia con la sentenza n. 8186/1992
evidenziando che “sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non
tutelabili come opere dell’ingegno, le fotografie che, seppur ottenute
con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su
commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente”.
Quanto ai diritti spettanti al fotografo occorre procedere ad una
distinzione, fotografia su commissione di oggetti materiali e fotografia
su commissione di ritratti.
Nell’ipotesi di
riproduzione di oggetti materiali: l’art. 88 attribuisce al
fotografo il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia.
Mentre, la titolarità spetta al committente solo quando si tratta di
fotografia avente ad oggetto cose in suo possesso e non anche quando
l’oggetto sia stato reperito dal fotografo su incarico del committente.
Qualora il committente utilizzi commercialmente la foto spetterà al
fotografo un equo corrispettivo; Nel caso di utilizzo non commerciale
l’equo corrispettivo spettante al fotografo è escluso fatto salvo il
diritto del fotografo al pagamento per la prestazione della propria
opera.
Nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione:
l’art. 98 stabilisce che, il committente
non acquista il diritto
esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al
fotografo, ma con tale diritto concorre
quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e
riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento di un
equo corrispettivo al fotografo nel caso in cui ne venisse fatto un uso
commerciale.
Affinché la
riproduzione della foto non sia considerata non autorizzata, l’art. 90
dispone che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni:
- nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
- la data dell’anno di produzione della fotografia,
- il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografica.
Nell’ipotesi di
cessione dei diritti di autore su di un opera fotografica tra fotografo
e cessionario, quest’ultimo provveda alla pubblicazione della
fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta
al fotografo il diritto ad un equo compenso soltanto se, sull’esemplare
della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato.
Se non venissero riportate le suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso a meno che il
fotografo non provi la mala fede del riproduttore dimostrando che
quest’ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell’opera
(cfr. Cassazione Civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5969).
I diritti di natura economica, tranne un equo compenso, non spettano al
fotografo nel caso di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero
di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico
interesse.
Sonia Rosini - Studio Legale Rosini