|
|
|
|
||
|
Gabrio Abeatici
ACQUISTO DI OPERA D’ARTE, RILEVANZA DELL'ATTRIBUZIONE, CONSEGUENZE CIVILISTICHE DELLA NON "AUTENTICITA'".
1. Introduzione. Opera falsa, opera non autentica, mera imitazione.
L’autenticità gioca un ruolo non secondario nell’ambito del (peculiare) mercato delle opere d’arte. Può accadere, nell’ambito dell’acquisto di un dipinto (o, più in generale, di un’opera d’arte) che lo stesso, attribuito in un primo momento ad un determinato autore, risulti in seguito di attribuzione incerta, oppure diversa. Non si può tralasciare di menzionare l’ipotesi di contestazione, da parte degli eredi dell’artista defunto, della paternità di un’opera, essendo peraltro discusso se la relativa azione trovi la propria disciplina nell’art. 20 della legge sul diritto d’autore (ai sensi del quale “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera … ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione …), o se la vera sedes materiae si debba riconoscere negli artt. 6 e 7 cod. civ. (id est nella normativa della tutela del diritto al nome). Nei limiti del presente contributo, va preliminarmente ricordato che tali ipotesi, naturalmente, si distinguono dalle fattispecie che configurano, invece, un illecito penale. Sotto un profilo più generale, infatti, attinente all’elemento di turbativa insito nell’inserimento di un falso artistico sul mercato e alla conseguente responsabilità penale, è stato osservato come la riconoscibilità del falso sia irrilevante, salva l’ipotesi in cui l’opera non possieda alcun attitudine ingannatoria (cfr., amplius, Lemme, La contraffazione e alterazione d’opere d’arte nel diritto penale, Padova, 2001). Ciò può avvenire: a) quando il bene in questione si pone in modo evidente come mera riproduzione di un’opera altrui, oppure b) in presenza di dichiarazione esplicita di non autenticità (vedi, in tema, P. Cipolla, La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d’arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge, in Cass. Pen., 2007, 3241, che distingue tre forme di falso: in primo luogo, il falso “criminalizzato”, penalmente rilevante e quindi punibile, che si caratterizza sia per la mancanza di dichiarazione di non autenticità sia per la non agevole riconoscibilità della falsità stessa; in secondo luogo, il falso “non autentico”, legalizzato e non punibile in quanto non fraudolento, connotato dalla presenza della dichiarazione di non autenticità; infine, le copie e le mere imitazioni palesemente diverse dall’originale, di lecita detenzione e commercializzazione).
2. Il certificato di autenticità. La peculiarità della vendita all’asta.
Al di là delle ipotesi di vera e propria falsificazione fraudolenta dell’opera, penalmente rilevante, da un lato, e delle “innocue” copie o imitazioni, dall’altro, è opportuno chiedersi, da un punto di vista civilistico, se e in quale misura si possa attribuire rilevanza alla eventuali garanzie circa la paternità del dipinto (o dell’opera), e/o degli attestati di qualità. Tale profilo assume una particolare rilevanza dal momento che il contratto di acquisto tra privati, cioè tra gallerista/mercante e collezionista, raramente assume la forma di atto scritto. L’art. 64 Cod. Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e succ. modif.) impone (senza peraltro indicare la corrispondente sanzione) al venditore l’obbligo di consegnare un attestato di autenticità e provenienza. In particolare, la suddetta norma stabilisce che “chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”. Tale obbligo viene adempiuto attraverso il rilascio di un certificato firmato che attribuisca la paternità dell’opera. Il soggetto per così dire “certificante” può essere l’autore stesso, oppure gli eredi, o illustri esperti (docenti universitari, critici d’arte, importanti antiquari, ecc.), ma anche archivi (che registrano le opere autentiche di un artista defunto, in genere quali mandatari ex art. 1703 cod. civ. degli eredi) oppure fondazioni, senza che vi sia una limitazione in tal senso (con i relativi problemi di obiettività). La responsabilità dell’esperto (la cui prestazione va inquadrata nell’ambito della disciplina del contratto d’opera intellettuale, ex art. 2229 ss. cod. civ.) nei confronti di colui che lo abbia incaricato della consulenza si ritiene limitata ai casi di dolo o di colpa grave. Naturalmente, la presenza su più riviste specializzate a livello internazionale delle immagini dell’opera, accompagnate da commenti autorevoli, è un elemento di cui non si può non tener conto nel consolidare, per così dire, un’attribuzione unanimemente riconosciuta: tale aspetto può assumere un valore importante, se non decisivo, nelle ipotesi di incertezza o di contestazione, o comunque di valutazione delle circostanze ai fini della riconoscibilità della volontà contrattuale e della percezione della realtà che hanno i contraenti nel caso concreto. La Cassazione ha affermato, peraltro, che la consegna al compratore di un’opera d’arte degli attestati di qualità in possesso del venditore, essendo un atto dovuto, ai sensi dell’art. 2 L. 1062 del 1971, non può costituire, di per sé, comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cod. civ., per l’accertamento della volontà negoziale di individuare l’oggetto del contratto (o una essenziale qualità di tale oggetto) attraverso la specificazione dell’autore dell’opera (Cass. Civ., 03.07.1993, n. 7299). E’ stato, d’altra parte, considerato inadempimento di non scarsa importanza – rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., che consente la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive – il mancato rilascio all’acquirente (da parte del venditore) di una copia fotografica dell’opera, con retrostante dichiarazione firmata di autenticità e di provenienza della medesima (cfr. Cass. Civ., sent. 15.02.1985, n. 1300). Nell’ambito delle vendite all’asta – è opportuno ricordare – è molto frequente la previsione di una clausola di limitazione di responsabilità, in cui si esplicita che ciò che viene consegnato dalla casa d’aste, in quanto venditore per conto terzi, non è una dichiarazione di autenticità, bensì una mera opinione.
3. Ipotesi ricostruttive: a) errore sulle qualità essenziali e annullamento del contratto; b) acquisto di “aliud pro alio” e risoluzione per inadempimento. Il risarcimento del danno.
In un primo tempo, la giurisprudenza riteneva che il rischio di acquisto di un’opera comunque non autentica ricadesse sull’acquirente, valorizzando il carattere aleatorio del contratto. Successivamente, l’orientamento dei Tribunali è mutato, attribuendo all’autenticità il valore di elemento essenziale dell’oggetto del contratto, nella misura in cui essa abbia inciso sull’accordo tra le parti, o sia stata dichiarata o garantita dalla parte venditrice. La colpa, in caso di inadempimento, deve essere presunta fino a quando il debitore non provi che l’inadempimento non è lui imputabile (ex art. 1218 cod. civ.) e non può essere esclusa dall’errore, quando questo avrebbe potuto essere evitato con la diligenza del buon padre di famiglia (vedi Cass. Civ., sent. 4020 del 1984). La vendita con garanzia di autenticità, rivelatasi successivamente falsa, a seconda di come si è determinata la volontà dei contraenti (cioè venditore e acquirente) può essere inquadrata a) nella cd. vendita di aliud pro alio (cfr. Cass. Civ., sent. 01.07.2008 n. 17995) oppure b) nell’ambito dell’errore vizio (cfr. App. Bologna, 04.01.1993, in Dir. autore, 1993, 487). a) La sussistenza in concreto dell’errore circa l’autenticità dell’opera oggetto di compravendita e/o sull’identità dell’autore di essa comporta l’annullamento del contratto (con obbligo di restituzione del prezzo e delle spese sostenute a causa del contratto), alla luce della falsa rappresentazione (avuta da una o da entrambe le parti) al momento della stipulazione, dell’identità e delle qualità essenziali dell’oggetto del contratto medesimo (cfr. Cass. Civ., sent. 02.02.1998, n. 985, in Resp. Civ. e prev., 2000, 1093, con nota di R. Campagnolo, L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione di opere d’arte, nonché in Giust. civ., 1999, 2487, con nota di S. Fidotti, Jacopo della Quercia e l’errore essenziale. Nel caso in esame, si trattava di due statue esposte nei musei e attribuite unanimemente a Jacopo della Quercia: la Suprema Corte, ritenuta la sussistenza di un errore comune alle parti, ha osservato che l’errore essenziale di uno dei contraenti è causa di annullamento del contratto in presenza della relativa riconoscibilità da parte dell’altro contraente, dovendosi dunque avere riguardo a tale profilo ed essendo irrilevante, dunque, il requisito della sua scusabilità). Ai fini dell’annullabilità del negozio giuridico, l’errore deve essere essenziale (assumendo per il contraente un’importanza determinante secondo un metro oggettivo) e riconoscibile. L’art. 1429 cod. civ., in particolare, stabilisce che l'errore è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, o sull'identità dell'oggetto della prestazione, o sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso, o sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; infine quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. In quest’ambito, è da ritenersi diversa la posizione di chi compra un’opera ritenendola erroneamente d’autore (essendo la stessa in realtà una copia non autentica), configurandosi in tal caso un errore sull’identità dell’oggetto del contratto, rispetto a quella di colui che acquista un’opera autentica di autore conosciuto, ignorando che le quotazioni alte di cui godeva in precedenza non sono più attuali, trattandosi in questo secondo caso di apprezzamento soggettivo, da ricomprendersi nel rischio normalmente insito nella circolazione delle opere in oggetto (cfr., amplius, R. Campagnolo, L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione di opere d’arte, cit.). Nell’ottica dell’esigenza di certezza dei traffici, è stabilito inoltre che la falsa rappresentazione debba essere riconoscibile (secondo un criterio di normale diligenza) dall’altro contraente. In caso di errore comune alle parti – si noti – tale requisito non si ritiene necessario. b) Nella diversa ipotesi in cui sia stata prestata (anche implicitamente, si ritiene) la garanzia circa l’autenticità dell’opera, la cessione di un'opera d'arte “falsamente” (nel senso predetto) attribuita ad artista, che in realtà non ne è stato l'autore, si ritiene costituisca un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, ossia di cosa sostanzialmente diversa da quella che era stata pattuita (cfr., in relazione ad un caso di firma falsa dell’autore dichiarato, in presenza di garanzia di autenticità del dipinto, Cass. Civ., sent. n. 2737 del 14.10.1960, in Giur. It., 1961, 1, 4). In questo caso, viene riconosciuta la legittimazione dell'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 cod. civ. (Cass. Civ., sent. 01.07.2008, n. 17995, in Giust. Civ. Mass., 7-8, 1071). Sotto questo profilo, il venditore è inadempiente rispetto all’obbligo di trasferire in capo al compratore il diritto su un’opera d’arte determinata con riferimento ad un elemento specifico di identificazione (di carattere sostanziale), attinente appunto, al suo autore (in questo senso, cfr. Cass. Civ., sent. 14.10.1960, n. 2737, in Giur. It., 1961, I, 4). Secondo la Suprema Corte, il venditore sarebbe tenuto a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somma furono consegnate dall’acquirente (Cass. Civ., sent. 22.02.2008, n. 4604). Si segnala, peraltro, una pronuncia risalente, secondo la quale il danno risarcibile sarebbe costituito dalla differenza (determinabile anche con ricorso a criteri equitativi) tra prezzo pattuito e l’eventuale maggior valore che il quadro, se fosse stato autentico, avrebbe conseguito (Cass. Civ., sent. 14.11.1983, n. 2457, in Giur. It., 1985, I, 1, 529).
avv. Gabrio Abeatici
Studio Legale Gabrio Abeatici - Via V. Bellini, 3 - 34121 Trieste
|